martedì 17 gennaio 2012
I giovani di origine non italiana e il rapporto con le istituzioni
La legge 91 del 1992 stabilisce che acquistano automaticamente alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche soltanto il padre e la madre) siano cittadini italiani: per la legge italiana è cittadino di questo Stato chi è figlio di cittadino italiano, in base al principio dello “jus sanguinis”, in che luogo si nasce non conta.Coloro che nascono in Italia da cittadini stranieri possono richiedere lacittadinanza italiana al compimento del 18 anno di età,dimostrando di aver risieduto ininterrottamente in Italia dalla nascita,possono richiedere la cittadinanza se i loro genitori hanno provveduto a registrarli come residenti immediatamente dopo essere nati.La stessa legge prevede che possono acquisire la cittadinanza coloro che risiedono in Italia da almeno dieci anni dimostrando di avere i requisiti di reddito e di regolarità della residenza.I ragazzi di seconda generazione non sono migranti perché non hanno vissuto alcun percorso migratorio ma non sono nemmeno riconosciuti come autoctoni (per la legge italiana, una delle più restrittive d’Europa). In questo modo al compimento dei diciotto anni sono costretti a districarsi tra un permesso di soggiorno per studio o per lavoro, tra decreti e circolari, iniziando così un percorso pieno di ostacoli che li pone nella paradossale condizione di sentirsi stranieri in patria.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento